La patente di guida deve essere rinnovata a scadenze diverse a seconda della categoria di patente posseduta e dell'età del conducente.
Solo le patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE, con durata non limitata, scadono al compleanno; questa disposizione non si applica alle patenti C e D (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE), alle CQC e alle patenti A e B rinnovate con visita effettuata da una Commissione medica locale o da medici Asl specialisti nell'area della diabetologia e delle malattie del ricambio. L'allineamento tra le due date, scadenza patente e compleanno, avverrà progressivamente per tutti i conducenti man mano che rinnoveranno il proprio documento di guida. Per i neopatentati, invece, sarà immediato appena otterranno l'abilitazione alla guida.
Dal 17 settembre 2012, infatti, in occasione della visita di conferma di validità della patente o del primo rilascio delle categorie di patente indicate prima, la prossima scadenza verrà fatta coincidere con il giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successivi al termine di validità ordinario previsto dal Codice della strada. In questo modo, solo al primo rilascio o rinnovo effettuati dal 17 settembre 2012, al documento verrà attribuita una validità superiore al periodo standard. ESEMPIO: una persona che compie gli anni il 15 dicembre, ha una patente valida 10 anni ed effettua la visita di conferma di validità il 10 ottobre 2019, avrà il documento rinnovato fino al 15 dicembre 2029: cioè per 10 anni, dalla data della visita, più i giorni fino al compleanno.
Invece, dai rinnovi successivi, che quindi dovranno essere effettuati entro la data del compleanno, il documento verrà confermato per il periodo di validità ordinario calcolato a partire dalla data della scadenza e non dalla data della visita medica. Per questo motivo, se la visita è effettuata dopo la scadenza, la durata di validità del documento sarà quella standard, ma risulterà ridotta dei giorni fatti inutilmente trascorrere prima di chiedere il rinnovo. ESEMPIO: una persona che ha una patente con validità 10 anni che scade il 15 dicembre 2029, ormai allineata al compleanno, avrà il documento rinnovato fino al 15 dicembre 2039, sia che effettui la visita medica prima del 15 dicembre, sia che la effettui dopo.
▪ PROCEDURA RINNOVO PATENTE:
- Recarsi in autoscuola con una fototessera e la patente, una volta completata la pratica di rinnovo, sottoporsi a visita medica (possibilità di effettuare la visita direttamente in sede).
Se la visita ha esito positivo, il medico stampa la ricevuta di avvenuta conferma e di validità e la consegna all'interessato: la ricevuta è valida esclusivamente per la circolazione su territorio italiano e fino al ricevimento della nuova patente. Successivamente il Ministero invia la nuova patente all'indirizzo del titolare indicato in fase di rinnovo, tramite posta assicurata.
Nel caso di mancato ricevimento della patente stessa entro 15 giorni dalla visita medica, il cittadino potrà contattare il numero verde 800 979 416, disponibile a qualsiasi ora e 7 giorni su 7, che potrà fornire tutte le informazioni riguardanti la spedizione. Per parlare con un operatore, invece, si potrà contattare il numero verde 800 232 323 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30.
Nei seguenti casi, invece, la visita di rinnovo deve essere effettuata presso una Commissione medica locale:
- situazioni cliniche che possano far sorgere dei dubbi sulla idoneità alla guida;
- patenti speciali;
- patenti C o D, al superamento di alcuni limiti di età.
▪ VALIDITÀ RINNOVO:
- PATENTE A e B:
10 anni → fino ai 50 anni di età
5 anni → tra i 50 e i 70 anni di età
3 anni → tra i 70 e gli 80 anni di età
2 anni → superati gli 80 anni di età
- PATENTE C:
5 anni → fino ai 65 anni di età
2 anni → superati i 65 anni
- PATENTE D:
5 anni → fino ai 60 anni di età
1 anno → superati i 60 anni